Art. 53
Disposizioni di coordinamento negli Stati membri
In vigore dal 16 set 2009
Disposizioni di coordinamento negli Stati membri
1. Fatto salvo l’ del regolamento di base, se la legislazione nazionale comporta norme per determinare l’istituzione responsabile o il regime applicabile o per designare i periodi di assicurazione ad un regime specifico, tali norme si applicano tenendo conto soltanto dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di questo Stato membro.
2. Qualora la legislazione nazionale comporti norme di coordinamento tra i regimi speciali applicabili ai dipendenti pubblici e il regime generale dei lavoratori subordinati, su tali norme non incidono le disposizioni del regolamento di base e del regolamento di applicazione.
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