Art. 51
Ricalcolo delle prestazioni
In vigore dal 16 set 2009
Ricalcolo delle prestazioni
1. In caso di ricalcolo delle prestazioni in applicazione dell’, paragrafi 3 e 4, dell’, paragrafo 4, e dell’, paragrafo 1, del regolamento di base, si applica mutatis mutandis l’ del regolamento di applicazione.
2. In caso di ricalcolo, di soppressione o di sospensione della prestazione, l’istituzione che ha preso la decisione la notifica senza indugio alla persona interessata e ne informa ciascuna delle istituzioni nei riguardi delle quali la persona interessata ha un diritto.
Storico versioni
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