Art. 59

Regole applicabili in caso di cambiamento della legislazione applicabile e/o della competenza a concedere prestazioni familiari

In vigore dal 16 set 2009
Regole applicabili in caso di cambiamento della legislazione applicabile e/o della competenza a concedere prestazioni familiari 1.   Se la legislazione applicabile e/o la competenza a concedere prestazioni familiari cambia da uno Stato membro all’altro nel corso di un mese civile, quali che siano le scadenze per il versamento delle prestazioni familiari previste dalla legislazione di tali Stati membri, l’istituzione che ha erogato le prestazioni familiari in applicazione della legislazione ai sensi della quale le prestazioni sono state concesse all’inizio di tale mese sostiene tale onere fino alla fine del mese in corso. 2.   Essa informa l’istituzione dell’altro Stato membro o degli altri Stati membri interessati della scadenza alla quale cessa di erogare le prestazioni familiari in causa. L’erogazione delle prestazioni da parte dell’altro Stato membro o degli altri Stati membri interessati ha effetto a decorrere da tale data.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:987:oj#art-59

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Regole applicabili in caso di cambiamento della legislazione applicabile e/o della competenza a concedere prestazioni familiari (Art. 59 Regolamento (UE) 2009/987) — Testo vigente | Portale Normativo