Art. 61

Procedura per l’applicazione dell’articolo 69 del regolamento di base

In vigore dal 16 set 2009
Procedura per l’applicazione dell’ del regolamento di base Per l’applicazione dell’ del regolamento di base, la commissione amministrativa redige l’elenco delle prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani disciplinate dal medesimo articolo. Se l’istituzione competente non è tenuta a erogare in via prioritaria dette prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani a norma della legislazione che applica, trasmette senza indugio la domanda di prestazioni familiari corredata dei documenti e delle informazioni necessari all’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione la persona interessata è stata soggetta più a lungo e che eroga dette prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani. In taluni casi, questo può comportare di dover risalire, alle stesse condizioni, fino all’istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione la persona interessata ha maturato il più breve dei suoi periodi di assicurazione o di residenza.
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Procedura per l’applicazione dell’articolo 69 del regolamento di base (Art. 61 Regolamento (UE) 2009/987) — Testo vigente | Portale Normativo