Art. 60

Procedura per l’applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento di base

In vigore dal 16 set 2009
Procedura per l’applicazione degli del regolamento di base 1.   La domanda di prestazioni familiari è presentata all’istituzione competente. Ai fini dell’applicazione degli del regolamento di base, si tiene conto della situazione della famiglia nel suo insieme, come se tutti gli interessati fossero soggetti alla legislazione dello Stato membro in questione e vi risiedessero, in particolare per quel che riguarda il diritto della persona a richiedere tali prestazioni. Qualora l’avente diritto alle prestazioni non eserciti tale diritto, l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile tiene conto della domanda di prestazioni familiari presentata dall’altro genitore o assimilato o dalla persona o ente che ha la tutela dei figli. 2.   L’istituzione a cui è stata presentata la domanda conformemente al paragrafo 1 la esamina sulla base delle informazioni dettagliate fornite dal richiedente tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la situazione familiare del richiedente. Se tale istituzione conclude che la sua legislazione è applicabile in via prioritaria ai sensi dell’, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, eroga le prestazioni familiari a norma della legislazione che applica. Se tale istituzione ritiene che sussista un eventuale diritto a un’integrazione differenziale in virtù della legislazione di un altro Stato membro ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento di base, trasmette senza indugio la domanda all’istituzione competente dell’altro Stato membro e ne informa la persona interessata; essa informa inoltre l’istituzione dell’altro Stato membro in merito alla decisione adottata riguardo alla domanda e all’importo delle prestazioni familiari erogate. 3.   Se l’istituzione a cui è stata presentata la domanda conclude che la sua legislazione è applicabile, ma non in via prioritaria ai sensi dell’, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, decide senza indugio, in via provvisoria, le regole di priorità da applicare e trasmette la domanda, ai sensi dell’, paragrafo 3, del regolamento di base, all’istituzione dell’altro Stato membro, informandone altresì il richiedente. Quest’ultima istituzione prende posizione sulla decisione provvisoria entro due mesi. Qualora l’istituzione a cui è stata trasmessa la domanda non prenda posizione entro il termine summenzionato, si applica la decisione provvisoria suddetta e l’istituzione in questione eroga le prestazioni previste dalla sua legislazione e comunica all’istituzione che ha trasmesso la domanda l’importo delle prestazioni erogate. 4.   In caso di divergenza di pareri tra le istituzioni interessate riguardo alla legislazione applicabile in via prioritaria, si applica l’, paragrafi da 2 a 5, del regolamento di applicazione. A tal fine l’istituzione del luogo di residenza di cui all’, paragrafo 2, del regolamento di applicazione è l’istituzione del luogo di residenza del figlio/dei figli. 5.   L’istituzione che ha proceduto al versamento di prestazioni a titolo provvisorio per un importo superiore a quello che risulta in definitiva a suo carico può rivolgersi all’istituzione prioritaria per il recupero delle somme versate in eccedenza secondo la procedura di cui all’ del regolamento di applicazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:987:oj#art-60

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo