Art. 69
Rendiconti annuali
In vigore dal 16 set 2009
Rendiconti annuali
1. La commissione amministrativa stabilisce la situazione dei crediti per ogni anno civile, ai sensi dell’, lettera g), del regolamento di base, sulla scorta della relazione della commissione di controllo dei conti. A tale scopo, gli organismi di collegamento comunicano alla commissione di controllo dei conti, entro i termini e secondo le modalità da essa fissati, l’importo dei crediti presentati, liquidati o contestati (posizione creditrice) da una parte, e l’importo dei crediti ricevuti, liquidati o contestati (posizione debitrice) dall’altra.
2. La commissione amministrativa può procedere ad ogni verifica utile al controllo dei dati statistici e contabili che servono alla determinazione della situazione annuale dei crediti di cui al paragrafo 1, in particolare per accertare la conformità di tali dati alle norme fissate nel presente titolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:987:oj#art-69