Art. 68
Interessi di mora e anticipi
In vigore dal 16 set 2009
Interessi di mora e anticipi
1. A decorrere dalla fine del periodo di diciotto mesi di cui all’, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, l’istituzione creditrice può applicare un interesse sui crediti da liquidare, a meno che l’istituzione debitrice, entro sei mesi dalla fine del mese in cui è stato introdotto il credito, non abbia versato un anticipo pari almeno al 90 % del credito totale introdotto a norma dell’, paragrafi 1 o 2, del regolamento di applicazione. Sulle parti di credito non coperte dall’anticipo l’interesse può essere applicato soltanto a decorrere dalla fine del periodo di trentasei mesi di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di applicazione.
2. L’interesse è calcolato sulla base del tasso di riferimento applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento. Il tasso di riferimento applicabile è quello in vigore il primo giorno del mese in cui il pagamento è esigibile.
3. Nessun organismo di collegamento è obbligato ad accettare un anticipo secondo quanto previsto al paragrafo 1. Tuttavia, se un organismo di collegamento declina tale offerta, l’istituzione creditrice non è più autorizzata ad applicare un interesse di mora per quanto riguarda i crediti di cui trattasi diversi da quelli contemplati nella seconda frase del paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:987:oj#art-68