Art. 57
Disposizioni per l’applicazione degli articoli 61, 62, 64 e 65 del regolamento di base relativi a persone assoggettate ad un regime speciale per dipendenti pubblici
In vigore dal 16 set 2009
Disposizioni per l’applicazione degli del regolamento di base relativi a persone assoggettate ad un regime speciale per dipendenti pubblici
1. Gli del regolamento di applicazione si applicano mutatis mutandis alle persone assoggettate ad un regime speciale di disoccupazione per dipendenti pubblici.
2. L’ del regolamento di applicazione non si applica alle persone assoggettate ad un regime speciale di disoccupazione per dipendenti pubblici. Una persona disoccupata assoggettata ad un regime speciale di disoccupazione per dipendenti pubblici, parzialmente o totalmente disoccupata e che, nel corso del suo ultimo impiego, risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, fruisce delle prestazioni del regime speciale di disoccupazione per dipendenti pubblici secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro competente come se fosse residente nel territorio di quello Stato membro. Tali prestazioni sono fornite dall’istituzione competente, che se ne fa carico.
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