Art. 56
Persone disoccupati che risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
In vigore dal 16 set 2009
Persone disoccupati che risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
1. Se la persona disoccupata decide, conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento di base, di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro anche nello Stato membro in cui ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma, dietro iscrizione nelle stesse come persona in cerca di occupazione, ne informa l’istituzione e gli uffici del lavoro dello Stato membro del suo luogo di residenza.
Su richiesta degli uffici del lavoro dello Stato membro in cui l’interessato ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma, gli uffici del lavoro del luogo di residenza trasmettono le informazioni pertinenti riguardanti l’iscrizione e la ricerca di lavoro della persona disoccupata.
2. Se la legislazione applicabile negli Stati membri interessati prevede l’adempimento di determinati obblighi e/o l’attività di ricerca di lavoro da parte della persona disoccupata, gli obblighi e/o la ricerca di lavoro da parte del disoccupato nello Stato membro di residenza sono prioritari.
Il mancato adempimento da parte della persona disoccupata di tutti gli obblighi e/o la mancata ricerca di lavoro nello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività non incidono sulle prestazioni erogate nello Stato membro di residenza.
3. Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di base, l’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto da ultimo segnala all’istituzione del luogo di residenza, a richiesta di quest’ultima, se il lavoratore ha diritto alle prestazioni ai sensi dell’ del regolamento di base.
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