Art. 58
Regole di priorità in caso di cumulo
In vigore dal 16 set 2009
Regole di priorità in caso di cumulo
Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento di base, se il luogo di residenza dei figli non permette di determinare l’ordine di priorità, ogni Stato membro interessato calcola l’importo delle prestazioni includendo i figli che non risiedono nel suo territorio. Qualora si applichi l’, paragrafo 1, lettera b), punto i), l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione prevede l’importo di prestazioni più elevato eroga la totalità di tale importo. L’istituzione competente dell’altro Stato membro le rimborsa la metà di detto importo, nel limite dell’importo previsto dalla legislazione di quest’ultimo Stato membro.
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