Art. 55
Condizioni e limiti del mantenimento del diritto alle prestazioni per la persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro
In vigore dal 16 set 2009
Condizioni e limiti del mantenimento del diritto alle prestazioni per la persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro
1. Per beneficiare dell’ del regolamento di base, la persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro informa, prima della sua partenza, l’istituzione competente e le chiede di rilasciargli un documento attestante che la stessa continua ad avere diritto alle prestazioni alle condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base.
Detta istituzione informa la persona interessata degli obblighi che le incombono e le trasmette tale documento, che indica le informazioni seguenti:
a)
la data in cui la persona disoccupata ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente;
b)
il periodo concesso ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base per l’iscrizione come persona in cerca di occupazione nello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata;
c)
il periodo massimo durante il quale il diritto alle prestazioni può essere mantenuto ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di base;
d)
i fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni.
2. La persona disoccupata si iscrive come persona in cerca di occupazione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si reca conformemente all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base e trasmette all’istituzione di tale Stato membro il documento di cui al paragrafo 1. Se la persona disoccupata ha informato l’istituzione competente ai sensi del paragrafo 1 ma non fornisce il documento in questione, l’istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata si rivolge all’istituzione competente per ottenere le informazioni necessarie.
3. Gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata per cercare un lavoro informano la stessa dei suoi obblighi.
4. L’istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata invia immediatamente all’istituzione competente un documento con l’indicazione della data d’iscrizione della persona disoccupata presso gli uffici del lavoro e del suo nuovo indirizzo.
Qualora, nel periodo durante il quale la persona disoccupata conserva il diritto alle prestazioni, si verifichino fatti che possono modificare tale diritto, l’istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata trasmette immediatamente all’istituzione competente e alla persona interessata un documento contenente le informazioni pertinenti.
A richiesta dell’istituzione competente, l’istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata trasmette mensilmente le informazioni pertinenti sull’evoluzione della situazione della persona disoccupata, precisando in particolare se quest’ultima è sempre iscritta presso gli uffici del lavoro e se si conforma alle procedure di controllo predisposte.
5. L’istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata procede o fa procedere al controllo come se si trattasse di una persona disoccupata che beneficia di prestazioni in forza della legislazione che essa applica. Ove necessario, la stessa informa immediatamente l’istituzione competente del sopravvenire di fatti di cui al paragrafo 1, lettera d).
6. Le autorità competenti o le istituzioni competenti di due o più Stati membri possono definire tra loro procedure e termini di tempo specifici relativi al variare della situazione della persona disoccupata nonché altre misure dirette ad agevolare la ricerca di lavoro delle persone disoccupate che si rechino in uno di questi Stati membri ai sensi dell’ del regolamento di base.
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