Art. 48
Comunicazione delle decisioni al richiedente
In vigore dal 16 set 2009
Comunicazione delle decisioni al richiedente
1. Ogni istituzione comunica al richiedente la decisione che ha preso conformemente alla legislazione applicabile. Ogni decisione precisa i mezzi e i termini di ricorso consentiti. Una volta ricevuta comunicazione di tutte le decisioni prese da ciascuna istituzione, l’istituzione di contatto trasmette al richiedente e alle altre istituzioni interessate una nota riepilogativa di tali decisioni. Un modello di tale nota è redatto dalla commissione amministrativa. La nota riepilogativa è trasmessa al richiedente nella lingua dell’istituzione o, a domanda, nella lingua scelta dal richiedente e riconosciuta come lingua ufficiale delle istituzioni comunitarie conformemente all’articolo 290 del trattato.
2. Qualora al richiedente risulti, dopo aver ricevuto la nota riepilogativa, che l’interazione delle decisioni prese da due o più istituzioni può avere influito negativamente sui suoi diritti, egli ha diritto ad una revisione delle decisioni da parte delle istituzioni interessate entro i termini di tempo previsti dalle rispettive legislazioni nazionali. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della nota riepilogativa. Il risultato della revisione è comunicato per iscritto al richiedente.
Storico versioni
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