Art. 46

Documenti e informazioni che il richiedente deve allegare alla domanda

In vigore dal 16 set 2009
Documenti e informazioni che il richiedente deve allegare alla domanda 1.   La domanda è presentata dal richiedente secondo le disposizioni della legislazione applicata dall’istituzione di cui all’, paragrafi 1 o 4, del regolamento di applicazione, e corredata dei documenti giustificativi richiesti dalla legislazione stessa. In particolare, il richiedente fornisce tutte le informazioni pertinenti disponibili e tutti i documenti giustificativi relativi ai periodi di assicurazione (istituzioni, numeri d’identificazione), di attività subordinata (datori di lavoro) o autonoma (natura e luogo dell’attività) e di residenza (indirizzi) eventualmente maturati sotto altra legislazione, nonché alla durata di tali periodi. 2.   Qualora, ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento di base, il richiedente domandi che sia differita la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia acquisite sotto la legislazione di uno o di più Stati membri, lo indica nella domanda specificando sotto quale legislazione chiede il differimento. Per permettere al richiedente di esercitare tale diritto, le istituzioni in causa, a richiesta dell’interessato, gli comunicano tutte le informazioni di cui dispongono per consentirgli di valutare le conseguenze delle liquidazioni concomitanti o successive delle prestazioni che potrebbe richiedere. 3.   Se il richiedente revoca una domanda di prestazioni previste dalla legislazione di un determinato Stato membro, tale revoca non è considerata come una revoca concomitante delle domande di prestazioni in base alla legislazione di altri Stati membri.
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Documenti e informazioni che il richiedente deve allegare alla domanda (Art. 46 Regolamento (UE) 2009/987) — Testo vigente | Portale Normativo