Art. 45

Domanda di prestazioni

In vigore dal 16 set 2009
Domanda di prestazioni A)   Presentazione della domanda di prestazioni a norma della legislazione di tipo A ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento di base. 1.   Per fruire di prestazioni a norma della legislazione di tipo A ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento di base, il richiedente presenta una domanda all’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetto al sopravvenire dell’incapacità al lavoro seguita da invalidità o dell’aggravamento di tale invalidità oppure all’istituzione del luogo di residenza che inoltra la domanda alla prima istituzione. 2.   Se sono state concesse prestazioni di malattia in denaro, la data di scadenza del periodo di concessione di tali prestazioni è, se del caso, considerata come data di presentazione della domanda di pensione. 3.   Nel caso di cui all’, paragrafo 1, del regolamento di base, l’istituzione a cui l’interessato è stato affiliato da ultimo comunica all’istituzione inizialmente debitrice delle prestazioni l’importo e la data di decorrenza delle prestazioni secondo la legislazione applicabile. A partire da tale data, le prestazioni dovute prima dell’aggravamento dell’invalidità sono soppresse o ridotte a concorrenza dell’integrazione di cui all’, paragrafo 2, del regolamento di base. B)   Presentazione delle altre domande di prestazioni 4.   Nelle situazioni diverse da quella di cui al paragrafo 1, il richiedente presenta una domanda all’istituzione del proprio luogo di residenza, o all’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo. Se l’interessato non è mai stato soggetto alla legislazione applicata dall’istituzione del luogo di residenza, quest’ultima inoltra la domanda all’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione egli è stato soggetto da ultimo. 5.   La data di presentazione della domanda vale nei riguardi di tutte le istituzioni interessate. 6.   In deroga al paragrafo 5, se il richiedente non comunica, benché sia stato invitato a farlo, di aver esercitato un’attività o di aver risieduto in altri Stati membri, la data in cui il richiedente completa la sua domanda iniziale o presenta una nuova domanda riguardante i periodi mancanti di occupazione e/o residenza in uno Stato membro è considerata come la data di presentazione della domanda all’istituzione che applica la legislazione in questione, fatte salve disposizioni più favorevoli di tale legislazione.
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Domanda di prestazioni (Art. 45 Regolamento (UE) 2009/987) — Testo vigente | Portale Normativo