Art. 47
Istruttoria delle domande da parte delle istituzioni interessate
In vigore dal 16 set 2009
Istruttoria delle domande da parte delle istituzioni interessate
A) Istituzione di contatto
1. L’istituzione cui la domanda di prestazioni è presentata o inoltrata conformemente all’, paragrafi 1 o 4, del regolamento di applicazione è denominata qui di seguito «istituzione di contatto». L’istituzione del luogo di residenza non è denominata istituzione di contatto se l’interessato non è stato mai soggetto alla legislazione che detta istituzione applica.
L’istituzione di contatto, in quanto tale, oltre a istruire la domanda di prestazioni in base alla legislazione che essa applica, promuove lo scambio di dati, la comunicazione di decisioni e le operazioni necessarie all’istruttoria della domanda da parte delle istituzioni interessate, fornisce al richiedente, a domanda, tutte le informazioni relative agli aspetti comunitari dell’istruttoria stessa e lo tiene al corrente degli sviluppi.
B) Istruttoria delle domande di prestazioni a norma della legislazione di tipo A ai sensi dell’ del regolamento di base.
2. Nel caso di cui all’, paragrafo 3, del regolamento di base, l’istituzione di contatto trasmette tutti i documenti concernenti la persona interessata all’istituzione a cui quest’ultima è stata affiliata in precedenza, che istruisce a sua volta il fascicolo.
3. Gli articoli da 48 a 52 del regolamento di applicazione non sono applicabili all’istruttoria delle domande di cui all’ del regolamento di base.
C) Istruttoria delle altre domande di prestazioni
4. Nelle situazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 2, l’istituzione di contatto trasmette senza indugio le domande di prestazioni, con tutta la documentazione di cui dispone e, se del caso, i documenti pertinenti prodotti dal richiedente, a tutte le istituzioni interessate affinché possano tutte iniziarne l’istruttoria simultaneamente. L’istituzione di contatto comunica alle altre istituzioni i periodi di assicurazione o di residenza maturati in base alla sua legislazione. Essa indica altresì quali documenti debbano essere trasmessi successivamente e integra la domanda quanto prima.
5. Ciascuna delle istituzioni interessate comunica all’istituzione di contatto e alle altre istituzioni interessate, quanto prima, i periodi di assicurazione o di residenza maturati in base alla sua legislazione.
6. Ogni istituzione interessata procede al calcolo dell’importo delle prestazioni conformemente all’ del regolamento di base e comunica all’istituzione di contatto e alle altre istituzioni interessate la propria decisione, l’importo delle prestazioni dovute, e qualsiasi altra informazione necessaria ai fini degli articoli da 53 a 55 del regolamento di base.
7. Qualora un’istituzione stabilisca, sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, che si applica l’, paragrafo 2 o l’, paragrafi 2 o 3, del regolamento di base, ne avverte l’istituzione di contatto e le altre istituzioni interessate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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