Art. 49

Determinazione del grado di invalidità

In vigore dal 16 set 2009
Determinazione del grado di invalidità 1.   Nel caso in cui sia applicabile l’, paragrafo 3, del regolamento di base, l’unica istituzione abilitata a decidere in merito al grado d’invalidità del richiedente è quella di contatto, se la legislazione applicata da detta istituzione è compresa nell’allegato VII del regolamento di base o, in mancanza, l’istituzione la cui legislazione è compresa in tale allegato e alla quale è stato da ultimo soggetto il richiedente. Essa adotta detta decisione non appena è in grado di determinare se le condizioni di ammissibilità stabilite dalla legislazione applicabile siano soddisfatte, tenendo conto, se del caso, degli del regolamento di base. Essa notifica senza indugio detta decisione alle altre istituzioni interessate. Qualora i requisiti, diversi da quelli relativi al grado d’invalidità, stabiliti dalla legislazione applicabile non siano soddisfatti, tenendo conto degli del regolamento di base, l’istituzione di contatto ne informa senza indugio l’istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione il richiedente è stato soggetto da ultimo. Quest’ultima istituzione è abilitata a prendere la decisione relativa al grado d’invalidità del richiedente se le condizioni di ammissibilità stabilite dalla legislazione applicabile sono soddisfatte; essa notifica senza indugio detta decisione alle altre istituzioni interessate. Ove necessario, nell’accertare i requisiti, la questione può essere rinviata, alle stesse condizioni, all’istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione il richiedente è stato soggetto per primo. 2.   Nel caso in cui l’, paragrafo 3, del regolamento di base non sia applicabile, ogni istituzione, conformemente alla legislazione nazionale, ha la facoltà di fare esaminare il richiedente da un medico o altro esperto di sua scelta per determinare il grado d’invalidità. Tuttavia, l’istituzione di uno Stato membro prende in considerazione documenti, referti medici e informazioni d’ordine amministrativo raccolti dall’istituzione di qualsiasi altro Stato membro come se fossero stati redatti nel proprio Stato membro.
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Determinazione del grado di invalidità (Art. 49 Regolamento (UE) 2009/987) — Testo vigente | Portale Normativo