Art. 50

Acconti provvisori e anticipi su prestazioni

In vigore dal 16 set 2009
Acconti provvisori e anticipi su prestazioni 1.   In deroga all’ del regolamento di applicazione, ogni istituzione che constati, nel corso dell’istruttoria di una domanda di prestazioni, che il richiedente ha diritto a una prestazione autonoma ai sensi della legislazione applicabile, conformemente all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, eroga senza indugio tale prestazione. Questo pagamento è considerato provvisorio se l’importo concesso può essere modificato dal risultato della procedura d’istruttoria della domanda. 2.   Ove risulti dalle informazioni a disposizione che il richiedente ha diritto ad un pagamento da un’istituzione ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, quella stessa istituzione gli eroga un anticipo il cui importo è il più vicino possibile a quello che sarà probabilmente erogato in applicazione dell’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base. 3.   Ogni istituzione tenuta a versare prestazioni provvisorie o un anticipo in applicazione dei paragrafi 1 o 2 ne informa senza indugio il richiedente segnalando esplicitamente il carattere provvisorio della misura adottata e le eventuali facoltà di ricorso a norma della legislazione nazionale.
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