Art. 52
Disposizioni destinate ad accelerare il processo di calcolo delle pensioni
In vigore dal 16 set 2009
Disposizioni destinate ad accelerare il processo di calcolo delle pensioni
1. Per agevolare e accelerare l’istruttoria delle domande e il pagamento delle prestazioni, le istituzioni alla cui legislazione una persona è stata soggetta:
a)
scambiano o mettono a disposizione delle istituzioni degli altri Stati membri gli elementi di identificazione delle persone che passano da una legislazione nazionale applicabile all’altra, e provvedono alla conservazione e alla rispondenza di detti elementi o, in mancanza di ciò, forniscono a queste persone i mezzi per accedere direttamente ai propri elementi di identificazione;
b)
con sufficiente anticipo rispetto all’età minima di decorrenza dei diritti a pensione o rispetto ad un’età che dev’essere definita dalla legislazione nazionale, scambiano o mettono a disposizione dell’interessato e delle istituzioni degli altri Stati membri le informazioni (periodi maturati o altri elementi importanti) sui diritti a pensione delle persone che sono passate da una legislazione nazionale applicabile ad un’altra o, in mancanza di ciò, forniscono a queste persone le informazioni o i mezzi per informarsi sui loro futuri diritti a prestazioni.
2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, la commissione amministrativa determina gli elementi d’informazione da scambiare o mettere a disposizione e stabilisce le procedure e meccanismi del caso, tenendo conto delle specificità, dell’organizzazione tecnica e amministrativa e dei mezzi tecnologici a disposizione dei regimi pensionistici nazionali. La commissione amministrativa assicura l’implementazione di tali regimi pensionistici mediante l’organizzazione di una verifica delle misure adottate e della loro applicazione.
3. Per l’applicazione del paragrafo 1, l’istituzione del primo Stato membro, nel quale a una persona è attribuito il numero d’identificazione personale (PIN) ai fini della gestione della sicurezza sociale, dovrà ricevere le informazioni di cui al presente articolo.
Storico versioni
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