Art. 7

Calcolo provvisorio delle prestazioni e dei contributi

In vigore dal 16 set 2009
Calcolo provvisorio delle prestazioni e dei contributi 1.   Salvo disposizione contraria del regolamento di applicazione, laddove una persona abbia diritto ad una prestazione o sia tenuta a versare un contributo a norma del regolamento di base e l’istituzione competente non disponga di tutti gli elementi sulla situazione in un altro Stato membro che permettono il calcolo definitivo dell’importo di tale prestazione o contributo, detta istituzione concede la prestazione su richiesta dell’interessato o calcola il contributo in via provvisoria, se tale calcolo è possibile in base alle informazioni di cui detta istituzione dispone. 2.   Un nuovo calcolo della prestazione o del contributo in causa è effettuato una volta che sono stati forniti all’istituzione interessata tutte le certificazioni o documenti giustificativi necessari.
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