Art. 9

Altre procedure tra autorità e istituzioni

In vigore dal 16 set 2009
Altre procedure tra autorità e istituzioni 1.   Due o più Stati membri, o le loro autorità competenti, possono concordare procedure diverse da quelle previste dal regolamento di applicazione, purché esse non ledano i diritti o gli obblighi degli interessati. 2.   Gli accordi conclusi a tale scopo sono portati a conoscenza della commissione amministrativa ed elencati nell’allegato 1 del regolamento di applicazione. 3.   Le disposizioni contenute negli accordi di applicazione conclusi tra due o più Stati membri aventi scopo identico o analogo a quelli di cui al paragrafo 2, che sono in vigore il giorno precedente l’entrata in vigore del regolamento di applicazione e figurano nell’allegato 5 del regolamento (CEE) n. 574/72, continuano ad applicarsi alle relazioni tra tali Stati membri, purché esse figurino altresì nell’allegato 1 del regolamento di applicazione.
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