Art. 11

Elementi per la determinazione della residenza

In vigore dal 16 set 2009
Elementi per la determinazione della residenza 1.   In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni di due o più Stati membri circa la determinazione della residenza di una persona cui si applica il regolamento di base, tali istituzioni stabiliscono di comune accordo quale sia il centro degli interessi della persona in causa, in base ad una valutazione globale di tutte le informazioni relative a fatti pertinenti, fra cui se del caso: a) durata e continuità della presenza nel territorio degli Stati membri in questione; b) la situazione dell’interessato tra cui: i) la natura e le caratteristiche specifiche di qualsiasi attività esercitata, in particolare il luogo in cui l’attività è esercitata abitualmente, la stabilità dell’attività e la durata di qualsiasi contratto di lavoro; ii) situazione familiare e legami familiari; iii) esercizio di attività non retribuita; iv) per gli studenti, fonte del loro reddito; v) alloggio, in particolare quanto permanente; vi) Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale. 2.   Quando la valutazione dei diversi criteri basati sui pertinenti fatti di cui al paragrafo 1 non permette alle istituzioni di accordarsi, la volontà della persona, quale risulta da tali fatti e circostanze, in particolare le ragioni che la hanno indotta a trasferirsi, è considerata determinante per stabilire il suo luogo di residenza effettivo.
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Elementi per la determinazione della residenza (Art. 11 Regolamento (UE) 2009/987) — Testo vigente | Portale Normativo