Art. 10

Clausole anti-cumulo

In vigore dal 16 set 2009
Clausole anti-cumulo Fatte salve le altre disposizioni del regolamento di base, quando prestazioni dovute a norma della legislazione di due o più Stati membri sono ridotte, sospese o soppresse su base reciproca, gli importi che non sarebbero pagati in caso d’applicazione rigorosa delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione degli Stati membri interessati sono divisi per il numero di prestazioni oggetto di riduzione, sospensione o soppressione.
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Clausole anti-cumulo (Art. 10 Regolamento (UE) 2009/987) — Testo vigente | Portale Normativo