Art. 8
Accordi amministrativi tra due o più Stati membri
In vigore dal 16 set 2009
Accordi amministrativi tra due o più Stati membri
1. Le disposizioni del regolamento di applicazione sostituiscono quelle degli accordi inerenti all’applicazione delle convenzioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento di base, ad eccezione delle disposizioni degli accordi inerenti alle convenzioni di cui all’allegato II del regolamento di base, purché le disposizioni di tali accordi siano iscritte nell’allegato 1 del regolamento di applicazione.
2. Gli Stati membri possono concludere tra loro, se necessario, accordi inerenti all’applicazione di convenzioni di cui all’, paragrafo 2, del regolamento di base, purché essi non ledano i diritti e gli obblighi degli interessati e siano iscritti nell’allegato 1 del regolamento di applicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:987:oj#art-8