Art. 24
Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
In vigore dal 16 set 2009
Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
1. Ai fini dell’applicazione dell’ del regolamento di base, la persona assicurata e/o i suoi familiari sono tenuti a iscriversi presso l’istituzione del luogo di residenza. Un documento, rilasciato dall’autorità competente su richiesta della persona assicurata o dell’istituzione del luogo di residenza, attesta il diritto alle prestazioni in natura nel luogo di residenza.
2. Il documento di cui al paragrafo 1 rimane valido finché l’istituzione competente non informa l’istituzione del luogo di residenza del suo annullamento.
L’istituzione del luogo di residenza informa l’istituzione competente delle iscrizioni a cui ha proceduto ai sensi del paragrafo 1 e di eventuali modifiche o cancellazioni di tali iscrizioni.
3. Il presente articolo si applica mutatis mutandis alle persone di cui agli , del regolamento di base.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:987:oj#art-24