Art. 17

Procedura per l’applicazione dell’articolo 15 del regolamento di base

In vigore dal 16 set 2009
Procedura per l’applicazione dell’ del regolamento di base L’agente contrattuale delle Comunità europee esercita il diritto di opzione di cui all’ del regolamento di base al termine del contratto di lavoro. L’autorità abilitata a concludere il contratto informa l’istituzione designata dello Stato membro per la cui legislazione l’agente contrattuale delle Comunità europee ha optato.
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Procedura per l’applicazione dell’articolo 15 del regolamento di base (Art. 17 Regolamento (UE) 2009/987) — Testo vigente | Portale Normativo