Art. 18

Procedura per l’applicazione dell’articolo 16 del regolamento di base

In vigore dal 16 set 2009
Procedura per l’applicazione dell’ del regolamento di base Le richieste, da parte del datore di lavoro o dell’interessato, di deroghe agli articoli da 11 a 15 del regolamento di base sono sottoposte, se possibile preventivamente, all’autorità competente o all’organismo designato dall’autorità competente dello Stato membro di cui il lavoratore subordinato o l’interessato chiede di applicare la legislazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:987:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo