Art. 18
Procedura per l’applicazione dell’articolo 16 del regolamento di base
In vigore dal 16 set 2009
Procedura per l’applicazione dell’ del regolamento di base
Le richieste, da parte del datore di lavoro o dell’interessato, di deroghe agli articoli da 11 a 15 del regolamento di base sono sottoposte, se possibile preventivamente, all’autorità competente o all’organismo designato dall’autorità competente dello Stato membro di cui il lavoratore subordinato o l’interessato chiede di applicare la legislazione.
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