Art. 16

Procedura per l’applicazione dell’articolo 13 del regolamento di base

In vigore dal 16 set 2009
Procedura per l’applicazione dell’ del regolamento di base 1.   La persona che esercita attività in due o più Stati membri ne informa l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di residenza. 2.   L’istituzione designata del luogo di residenza determina senza indugio la legislazione applicabile all’interessato, tenuto conto dell’ del regolamento di base e dell’ del regolamento di applicazione. Tale determinazione iniziale è provvisoria. L’istituzione ne informa le istituzioni designate di ciascuno Stato membro in cui un’attività è esercitata. 3.   La determinazione provvisoria della legislazione applicabile, prevista al paragrafo 2, diventa definitiva entro due mesi dalla data in cui essa è comunicata alle istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati ai sensi del paragrafo 2, salvo che la legislazione sia già stata definitivamente determinata in base al paragrafo 4, o nel caso in cui almeno una delle istituzioni interessate informi l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di residenza, entro la fine di tale periodo di due mesi, che non può ancora accettare la determinazione o che ha parere diverso al riguardo. 4.   Quando un’incertezza sull’identificazione della legislazione applicabile richiede contatti tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri, su richiesta di una o più istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati o delle autorità competenti stesse, la legislazione applicabile all’interessato è determinata di comune accordo, tenuto conto dell’ del regolamento di base e delle pertinenti disposizioni dell’ del regolamento di applicazione. In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o autorità competenti interessate, le stesse cercano un accordo conformemente alle condizioni sopra indicate e si applica l’ del regolamento di applicazione. 5.   L’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è determinata quale applicabile in via provvisoria o definitiva ne informa immediatamente l’interessato. 6.   Se l’interessato omette di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, il presente articolo si applica su iniziativa dell’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di residenza non appena sia informata della situazione dell’interessato, eventualmente tramite un’altra istituzione interessata.
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Procedura per l’applicazione dell’articolo 13 del regolamento di base (Art. 16 Regolamento (UE) 2009/987) — Testo vigente | Portale Normativo