Art. 14

Precisazioni relative agli articoli 12 e 13 del regolamento di base

In vigore dal 16 set 2009
Precisazioni relative agli del regolamento di base 1.   Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 1, del regolamento di base, per «persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente la sua attività ed è da questo distaccata per svolgervi un lavoro per suo conto in un altro Stato membro» si intende anche una persona assunta nella prospettiva di tale distacco in un altro Stato membro, purché, immediatamente prima dell’inizio del rapporto di lavoro in questione, la persona interessata fosse già soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro è stabilito. 2.   Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 1, del regolamento di base, per un datore di lavoro «che vi esercita abitualmente le sue attività» si intende un datore di lavoro che svolge normalmente attività sostanziali, diverse dalle mere attività di gestione interna, nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito, tenendo conto di tutti i criteri che caratterizzano le attività dell’impresa in questione. I criteri applicati devono essere adatti alle caratteristiche specifiche di ciascun datore di lavoro e alla effettiva natura delle attività svolte. 3.   Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 2, del regolamento di base, per persona «che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma» si intende una persona che svolge abitualmente attività sostanziali nel territorio dello Stato membro in cui è stabilita. Più precisamente, la persona deve aver già svolto la sua attività per un certo tempo prima della data in cui intende valersi delle disposizioni di detto articolo e, nel periodo in cui svolge temporaneamente un’attività in un altro Stato membro, deve continuare a soddisfare nello Stato membro in cui è stabilita i requisiti richiesti per l’esercizio della sua attività, al fine di poterla riprendere al suo ritorno. 4.   Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 2, del regolamento di base, il criterio per determinare se l’attività che un lavoratore autonomo si reca a svolgere in un altro Stato membro sia «affine» all’attività lavorativa autonoma abitualmente esercitata è quello della effettiva natura dell’attività e non della qualificazione di attività subordinata o autonoma attribuita eventualmente a tale attività dall’altro Stato membro. 5.   Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 1, del regolamento di base, per persona «che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri» si intende in particolare una persona che: a) pur mantenendo un’attività in uno Stato membro, esercita contemporaneamente un’attività distinta in uno o più Stati membri diversi, a prescindere dalla durata o dalla natura di tale attività distinta; b) esercita continuativamente, a fasi alterne, attività, escluse quelle marginali, in due o più Stati membri, a prescindere dalla frequenza o dalla regolarità delle fasi alterne. 6.   Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 2, del regolamento di base, per persona «che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri» si intende in particolare una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, una o più attività lavorative autonome distinte, a prescindere dalla loro natura, in due o più Stati membri. 7.   Per distinguere le attività di cui ai paragrafi 5 e 6 dalle situazioni descritte all’, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, è determinante la durata dell’attività svolta in uno o più Stati membri diversi (se abbia carattere permanente o piuttosto carattere puntuale e temporaneo). A tal fine, viene effettuata una valutazione globale di tutti i fatti pertinenti tra cui, in particolare, nel caso di un lavoratore subordinato, il luogo di lavoro definito nel contratto di lavoro. 8.   Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, per «parte sostanziale di un’attività subordinata o autonoma» esercitata in uno Stato membro si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell’insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività. Per stabilire se una parte sostanziale delle attività sia svolta in un dato Stato membro, valgono i seguenti criteri indicativi: a) per l’attività subordinata, l’orario di lavoro e/o la retribuzione; b) per l’attività autonoma, il fatturato, l’orario di lavoro, il numero di servizi prestati e/o il reddito. Nel quadro di una valutazione globale, una quota inferiore al 25 % di detti criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale delle attività non è svolta nello Stato membro in questione. 9.   Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, il «centro di interessi» delle attività di un lavoratore autonomo è determinato prendendo in considerazione tutti gli elementi che compongono le sue attività professionali, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle attività dell’interessato, il carattere abituale o la durata delle attività esercitate, il numero di servizi prestati e la volontà dell’interessato quale risulta da tutte le circostanze. 10.   Per determinare la legislazione applicabile a norma dei paragrafi 8 e 9, le istituzioni interessate tengono conto della situazione proiettata nei successivi dodici mesi civili. 11.   Nel caso in cui una persona eserciti un’attività subordinata in due o più Stati membri per conto di un datore di lavoro stabilito fuori del territorio dell’Unione e risieda in uno Stato membro senza esercitarvi un’attività sostanziale, tale persona è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza.
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Precisazioni relative agli articoli 12 e 13 del regolamento di base (Art. 14 Regolamento (UE) 2009/987) — Testo vigente | Portale Normativo