Art. 15

Importazione di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature che contengono o si basano su sostanze controllate

In vigore dal 16 set 2009
Importazione di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature che contengono o si basano su sostanze controllate 1.   Sono vietate le importazioni di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature, ad esclusione degli effetti personali, che contengono o dipendono da dette sostanze. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle importazioni di: a) sostanze controllate destinate ad usi di laboratorio e a fini di analisi, di cui all’ e all’, paragrafo 2; b) sostanze controllate destinate ad essere usate come materia prima; c) sostanze controllate destinate ad essere usate come agenti di fabbricazione; d) sostanze controllate destinate alla distruzione mediante le tecnologie di cui all’, paragrafo 2; e) fino al 31 dicembre 2019, idroclorofluorocarburi destinati al riconfezionamento e alla successiva riesportazione, entro il 31 dicembre dell’anno civile successivo, verso una parte in cui il consumo o l’importazione degli idrofluorocarburi in questione non sono vietati; f) bromuro di metile destinato agli usi di emergenza di cui all’, paragrafo 3, o, fino al 31 dicembre 2014, al riconfezionamento e alla successiva riesportazione per applicazioni di quarantena e per trattamento anteriore al trasporto purché la riesportazione abbia luogo durante l’anno d’importazione; g) halon recuperati, riciclati o rigenerati, a condizione che siano importati soltanto per gli usi critici di cui all’, paragrafo 1, da parte di imprese autorizzate dall’autorità competente dello Stato membro interessato per il magazzinaggio degli halon per gli usi critici; h) prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate destinati alla distruzione, se del caso mediante le tecnologie di cui all’, paragrafo 2; i) prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, destinati ad usi di laboratorio e a fini di analisi, di cui all’ e all’, paragrafo 2; j) prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da halon, destinati agli usi critici di cui all’, paragrafo 1; k) prodotti e apparecchiature che contengono idroclorofluorocarburi, la cui immissione sul mercato è stata autorizzata ai sensi dell’, paragrafo 5. 3.   Le importazioni di cui al paragrafo 2, ad eccezione delle importazioni per transito attraverso il territorio doganale della Comunità e delle importazioni sottoposte al regime di custodia temporanea, di deposito doganale o di zona franca ai sensi del regolamento (CE) n. 450/2008, sono soggette alla presentazione di una licenza di importazione, a condizione che rimangano nel territorio doganale della Comunità non più di 45 giorni e che non siano successivamente presentate per l’immissione in libera pratica nella Comunità, distrutte o trasformate. Tali licenze sono rilasciate dalla Commissione previa verifica dell’osservanza degli .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1005:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo