Art. 14

Trasferimento di diritti e razionalizzazione industriale

In vigore dal 16 set 2009
Trasferimento di diritti e razionalizzazione industriale 1.   I produttori o importatori autorizzati a immettere sul mercato o utilizzare per proprio conto le sostanze controllate possono cedere i loro diritti ad altri produttori o importatori del rispettivo gruppo di sostanze nella Comunità per tutte le quantità di tale gruppo di sostanze stabilite dal presente articolo o per parte di esse. Tali cessioni sono preventivamente notificate alla Commissione. La cessione del diritto di immissione sul mercato o di uso non comporta un diritto supplementare di produzione o importazione. 2.   Nei limiti consentiti dal protocollo, l’autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione di tali sostanze da parte di un produttore può autorizzare un produttore a superare i livelli calcolati di produzione di cui all’ e all’, paragrafo 2, per ragioni di razionalizzazione industriale all’interno dello Stato membro interessato, purché i livelli calcolati di produzione di suddetto Stato membro non superino la somma dei livelli calcolati di produzione dei suoi produttori nazionali, come indicato nell’ e nell’, paragrafo 2, per i periodi considerati. L’autorità competente dello Stato membro interessato notifica preventivamente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tali autorizzazioni. 3.   Nei limiti consentiti dal protocollo, la Commissione, d’intesa con l’autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione di tali sostanze da parte di un produttore, può autorizzare un produttore a superare i livelli calcolati di produzione di cui all’ e all’, paragrafo 2, per ragioni di razionalizzazione industriale tra Stati membri, purché l’insieme dei livelli calcolati di produzione degli Stati membri interessati non superi la somma dei livelli calcolati di produzione dei loro produttori nazionali, come indicato nell’ e nell’, paragrafo 2, per i periodi considerati. È necessario anche l’accordo dell’autorità competente dello Stato membro nel quale si intende ridurre la produzione. 4.   Nei limiti consentiti dal protocollo, la Commissione, d’intesa con l’autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione di tali sostanze da parte di un produttore, nonché con il governo del paese terzo interessato che aderisce al protocollo, può autorizzare un produttore a combinare i livelli calcolati di produzione di cui all’ e all’, paragrafo 2, con i livelli calcolati di produzione consentiti ad un produttore di un paese terzo che aderisce al protocollo in virtù del protocollo e della sua legislazione nazionale per ragioni di razionalizzazione industriale, purché i livelli calcolati di produzione combinati dei due produttori non superino la somma dei livelli calcolati di produzione autorizzati conformemente all’ e all’, paragrafo 2, per il produttore comunitario e dei livelli calcolati di produzione autorizzati per il produttore del paese terzo che aderisce al protocollo, in virtù del protocollo e di ogni legislazione nazionale pertinente.
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Trasferimento di diritti e razionalizzazione industriale (Art. 14 Regolamento (UE) 2009/1005) — Testo vigente | Portale Normativo