Art. 12
Applicazioni di quarantena e per trattamento anteriore al trasporto e usi di emergenza del bromuro di metile
In vigore dal 16 set 2009
Applicazioni di quarantena e per trattamento anteriore al trasporto e usi di emergenza del bromuro di metile
1. In deroga all’, paragrafo 1, fino al 18 marzo 2010, il bromuro di metile può essere immesso sul mercato e utilizzato per applicazioni di quarantena e per trattamento anteriore al trasporto per il trattamento di merci destinate all’esportazione a condizione che l’immissione sul mercato e l’uso del bromuro di metile siano ammessi rispettivamente dalla legislazione nazionale conformemente alle direttive 91/414/CEE e 98/8/CE.
Il bromuro di metile può essere utilizzato unicamente in siti approvati dalle autorità competenti dello Stato membro interessato e, se economicamente e tecnicamente praticabile, a condizione che sia recuperato almeno l’80 % del bromuro di metile rilasciato dalla spedizione.
2. Il livello calcolato di bromuro di metile che le imprese immettono sul mercato o utilizzano per proprio conto nel periodo dal 1o gennaio 2010 al 18 marzo 2010 non può superare le 45 tonnellate ODP.
Ciascuna impresa garantisce che il livello calcolato di bromuro di metile che immette sul mercato o usa per proprio conto per applicazioni di quarantena e per trattamento anteriore al trasporto non superi il 21 % della media del livello calcolato di bromuro di metile che ha immesso sul mercato o ha usato per proprio conto per le stesse applicazioni negli anni dal 2005 al 2008.
3. In caso di emergenza, se ciò è necessario a seguito della diffusione imprevista di particolari parassiti o malattie, la Commissione, su richiesta dell’autorità competente di uno Stato membro, può autorizzare temporaneamente la produzione, l’immissione sul mercato e l’uso di bromuro di metile, a condizione che l’immissione sul mercato e l’uso del bromuro di metile siano ammessi rispettivamente dalle direttive 91/414/CEE e 98/8/CE.
Tale autorizzazione si applica per un periodo non superiore a 120 giorni e per un quantitativo non superiore a 20 tonnellate metriche e specifica le misure da adottare al fine di ridurre le emissioni durante l’uso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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