Art. 5
Immissione sul mercato e uso di sostanze controllate
In vigore dal 16 set 2009
Immissione sul mercato e uso di sostanze controllate
1. Sono vietati l’immissione sul mercato e l’uso di sostanze controllate.
2. Le sostanze controllate non possono essere immesse sul mercato in contenitori non riutilizzabili, salvo se impiegate per gli usi di laboratorio e a fini di analisi di cui all’ e all’, paragrafo 2.
3. Il presente articolo non si applica alle sostanze controllate contenute in prodotti e apparecchiature.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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