Art. 5

Immissione sul mercato e uso di sostanze controllate

In vigore dal 16 set 2009
Immissione sul mercato e uso di sostanze controllate 1.   Sono vietati l’immissione sul mercato e l’uso di sostanze controllate. 2.   Le sostanze controllate non possono essere immesse sul mercato in contenitori non riutilizzabili, salvo se impiegate per gli usi di laboratorio e a fini di analisi di cui all’ e all’, paragrafo 2. 3.   Il presente articolo non si applica alle sostanze controllate contenute in prodotti e apparecchiature.
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