Art. 3

Definizioni

In vigore dal 16 set 2009
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si intende per: 1) «protocollo», il protocollo di Montreal del 1987 relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, nella sua più recente versione modificata e adattata; 2) «parte», ogni parte del protocollo; 3) «Stato non parte del protocollo», per quanto riguarda una data sostanza controllata, uno Stato o un’organizzazione regionale d’integrazione economica che non abbia accettato di essere vincolato dalle disposizioni del protocollo applicabili a tale sostanza; 4) «sostanze controllate», le sostanze elencate nell’allegato I, inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate; 5) «clorofluorocarburi», le sostanze controllate elencate nel gruppo I dell’allegato I, inclusi i loro isomeri; 6) «halon», le sostanze controllate elencate nel gruppo III dell’allegato I, inclusi i loro isomeri; 7) «tetracloruro di carbonio», la sostanza controllata specificata nel gruppo IV dell’allegato I; 8) «bromuro di metile», la sostanza controllata specificata nel gruppo VI dell’allegato I; 9) «idroclorofluorocarburi», le sostanze controllate elencate nel gruppo VIII dell’allegato I, inclusi i loro isomeri; 10) «sostanze nuove», le sostanze elencate nell’allegato II, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate; 11) «materia prima», ogni sostanza controllata o sostanza nuova sottoposta a trasformazione chimica mediante un processo a seguito del quale la sua composizione d’origine è totalmente modificata e le cui emissioni sono trascurabili; 12) «agenti di fabbricazione», le sostanze controllate usate come agenti chimici di fabbricazione nei processi elencati nell’allegato III; 13) «produttore», la persona fisica o giuridica che produce sostanze controllate o sostanze nuove all’interno della Comunità; 14) «produzione», il quantitativo prodotto di sostanze controllate o di sostanze nuove, compreso il quantitativo prodotto, volontariamente o involontariamente, come sottoprodotto a meno che tale sottoprodotto non sia distrutto durante il processo di fabbricazione o secondo una procedura documentata che ne garantisca la conformità con il presente regolamento e con la legislazione comunitaria e nazionale in materia di rifiuti. Non sono considerati come «produzione» i quantitativi recuperati, riciclati e rigenerati, né i quantitativi trascurabili inevitabilmente incorporati nei prodotti in quantità rintracciabili o emessi durante la fabbricazione; 15) «potenziale di riduzione dell'ozono» o «ODP», il valore specificato negli allegati I e II, esprimente l’effetto potenziale di ciascuna sostanza controllata o sostanza nuova sullo strato d’ozono; 16) «livello calcolato», una quantità determinata moltiplicando la quantità di ciascuna sostanza controllata per il suo potenziale di riduzione dell’ozono e sommando, separatamente per ciascun gruppo di sostanze controllate di cui all’allegato I, i valori ottenuti; 17) «razionalizzazione industriale», il trasferimento totale o parziale tra parti del protocollo o all’interno di uno Stato membro del livello calcolato di produzione da un produttore ad un altro, al fine di ottimizzare l’efficienza economica o far fronte a previste carenze di fornitura conseguenti alla chiusura di impianti; 18) «importazione», l’ingresso di sostanze, prodotti e apparecchiature contemplati dal presente regolamento nel territorio doganale della Comunità nella misura in cui il territorio è coperto dalla ratifica del protocollo da parte di uno Stato membro e si applica il presente regolamento; 19) «esportazione», l’uscita dal territorio doganale della Comunità, nella misura in cui il territorio è coperto dalla ratifica del protocollo da parte di uno Stato membro e dal presente regolamento, di sostanze, prodotti e apparecchiature contemplati dal presente regolamento che hanno lo status di merci comunitarie o la riesportazione di sostanze, prodotti e apparecchiature contemplati dal presente regolamento, se hanno lo status di merci non comunitarie; 20) «immissione sul mercato», la fornitura o la messa a disposizione di terzi all’interno della Comunità, contro pagamento o gratuitamente, e comprende l’immissione in libera pratica nella Comunità come definita nel regolamento (CE) n. 450/2008. Per quanto riguarda i prodotti e le apparecchiature che fanno parte di immobili o di mezzi di trasporto, questo vale solo per la fornitura o la messa a disposizione all’interno della Comunità per la prima volta; 21) «uso», l’impiego di sostanze controllate o di sostanze nuove nella produzione, manutenzione o assistenza, compresa la ricarica, di prodotti e apparecchiature o in altri processi; 22) «pompa di calore», dispositivo o impianto che estrae calore a basse temperature dall’aria, dall’acqua o dal suolo e fornisce calore; 23) «recupero», la raccolta e il magazzinaggio di sostanze controllate provenienti da prodotti e apparecchiature o contenitori, effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza o prima dello smaltimento; 24) «riciclo», la riutilizzazione di sostanze controllate recuperate previa effettuazione di un processo di pulitura di base; 25) «rigenerazione», il ritrattamento delle sostanze controllate recuperate allo scopo di ottenere il rendimento equivalente a quello di una sostanza vergine, tenendo conto del suo uso previsto; 26) «impresa», la persona fisica o giuridica che: a) produce, recupera, ricicla, rigenera, utilizza o distrugge sostanze controllate o sostanze nuove; b) importa tali sostanze; c) esporta tali sostanze; d) immette sul mercato tali sostanze; o e) gestisce apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria o pompe di calore, ovvero sistemi di protezione antincendio che contengono sostanze controllate; 27) «applicazioni di quarantena», trattamenti volti a prevenire l’introduzione, l’insediamento o la diffusione di parassiti soggetti a quarantena (tra cui malattie) o ad assicurarne il controllo ufficiale, intendendo per: — controllo ufficiale, quello eseguito o autorizzato da un’autorità nazionale preposta alla tutela della flora, della fauna o dell’ambiente o alla sanità, — parassiti soggetti a quarantena, parassiti che potrebbero avere gravi effetti sulle aree minacciate e ivi non ancora presenti, oppure presenti ma non ampiamente diffusi e oggetto di controllo ufficiale; 28) «applicazioni per trattamento anteriore al trasporto», applicazioni non di quarantena effettuate non più di 21 giorni precedenti l’esportazione per rispondere alle prescrizioni ufficiali del paese importatore o alle prescrizioni ufficiali del paese esportatore in vigore prima del 7 dicembre 1995. Per prescrizioni ufficiali si intendono quelle effettuate o autorizzate da un’autorità nazionale in materia di flora, fauna, ambiente, sanità o prodotti immagazzinati; 29) «prodotti e apparecchiature che dipendono da sostanze controllate», prodotti e apparecchiature che non funzionano senza sostanze controllate, eccettuati i prodotti e le apparecchiature usati per la produzione, il trattamento, il recupero, il riciclo, la rigenerazione o la distruzione di sostanze controllate; 30) «sostanze vergini», le sostanze che non sono state usate precedentemente; 31) «prodotti e apparecchiature», tutti i prodotti e le apparecchiature ad eccezione dei container utilizzati per il trasporto o il magazzinaggio di sostanze controllate.
Storico versioni

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