Art. 10

Usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi

In vigore dal 16 set 2009
Usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi 1.   In deroga agli , le sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, con obbligo di registrazione e rilascio di licenza in conformità del presente articolo. 2.   Se del caso, la Commissione, secondo la procedura di gestione di cui all’, paragrafo 2, determina gli usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi per i quali la produzione e l’importazione delle sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi possono essere consentite nella Comunità, le rispettive quantità, il periodo di validità della deroga e gli utilizzatori che possono avvalersi di tali usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi. 3.   Le sostanze controllate prodotte o immesse sul mercato per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi possono essere utilizzate unicamente a questo scopo. A decorrere dal 1o luglio 2010 i contenitori di tali sostanze riportano un’etichetta sulla quale è indicato chiaramente che le sostanze in questione possono essere utilizzate solo per gli usi di laboratorio e a fini di analisi. Ove dette sostanze debbano essere etichettate a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008, l’indicazione in oggetto figura nell’etichetta di cui alle predette direttive o nelle informazioni supplementari facenti parte dell’etichetta di cui all’, paragrafo 3, di tale regolamento. La Commissione può stabilire la forma e il contenuto dell’etichetta da utilizzare. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. Le sostanze controllate di cui al primo comma sono immesse sul mercato e ulteriormente distribuite unicamente nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato V. La Commissione può modificare tale allegato. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. 4.   Qualsiasi impresa che utilizzi sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi si registra presso la Commissione, indicando le sostanze utilizzate, lo scopo, il consumo annuale stimato e i fornitori delle sostanze, e aggiorna tali informazioni in caso di cambiamenti. 5.   Entro la data indicata in un avviso emesso dalla Commissione, i produttori e gli importatori che riforniscono l’impresa di cui al paragrafo 4 o che utilizzano le sostanze controllate per proprio conto, dichiarano alla Commissione la domanda prevista per il periodo indicato nell’avviso, specificando la natura e le quantità delle sostanze controllate necessarie. 6.   La Commissione rilascia licenze ai produttori e agli importatori delle sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi prodotte o importate per usi essenziali di laboratorio o a fini di analisi e notifica loro l’uso per il quale è stata concessa l’autorizzazione, le sostanze nonché i relativi quantitativi che essi sono autorizzati a immettere sul mercato o ad usare per proprio conto. La quantità autorizzata annualmente a titolo di licenza per i singoli produttori e importatori non può superare il 130 % della media annuale del livello calcolato delle sostanze controllate per la quale è stata concessa una licenza al produttore o importatore per usi essenziali di laboratorio o a fini di analisi negli anni dal 2007 al 2009. La quantità totale autorizzata annualmente a titolo di licenza, ivi compresa la licenza per gli idroclorofluorocarburi di cui all’, paragrafo 2, non può superare le 110 tonnellate ODP. Le quantità restanti possono essere assegnate a produttori e importatori che non abbiano immesso sul mercato o utilizzato le sostanze controllate per proprio conto, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi negli anni dal 2007 al 2009. La Commissione stabilisce un meccanismo per l’attribuzione di quote a produttori e importatori. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. 7.   Un produttore può essere autorizzato dall’autorità competente dello Stato membro dove si situa la sua produzione a produrre le sostanze controllate di cui al paragrafo 1 per soddisfare le richieste coperte da licenza ai sensi del paragrafo 6. L’autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tali autorizzazioni. 8.   Nei limiti consentiti dal protocollo, l’autorità competente dello Stato membro in cui si situa la produzione di un produttore può autorizzare tale produttore a produrre o a superare i livelli calcolati di produzione specificati nel paragrafo 6 al fine di soddisfare eventuali usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi delle parti, su loro richiesta. L’autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tali autorizzazioni.
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