Art. 11
Produzione, immissione sul mercato e uso di idroclorofluorocarburi e immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da idroclorofluorocarburi
In vigore dal 16 set 2009
Produzione, immissione sul mercato e uso di idroclorofluorocarburi e immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da idroclorofluorocarburi
1. In deroga all’, è ammessa la produzione di idroclorofluorocarburi a condizione che ciascun produttore garantisca che:
a)
il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi fino al 31 dicembre 2013, non superi il 35 % del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997;
b)
il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi fino al 31 dicembre 2016, non superi il 14 % del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997;
c)
il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi fino al 31 dicembre 2019, non superi il 7 % del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997;
d)
la produzione di idroclorofluorocarburi cessi dopo il 31 dicembre 2019.
2. In deroga all’ e all’, paragrafo 1, gli idroclorofluorocarburi possono essere prodotti, immessi sul mercato e utilizzati per usi di laboratorio e a fini di analisi.
L’, paragrafi da 3 a 7, si applica mutatis mutandis.
3. In deroga all’, fino al 31 dicembre 2014 è possibile immettere sul mercato idroclorofluorocarburi rigenerati, utilizzati per attività di manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e di pompe di calore esistenti, purché il contenitore sia provvisto di etichetta con indicazione che la sostanza è stata rigenerata e con informazioni sul numero di lotto e il nome e l’indirizzo dell’impianto di rigenerazione.
4. Fino al 31 dicembre 2014 gli idroclorofluorocarburi riciclati possono essere utilizzati per la manutenzione o l’assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e di pompe di calore esistenti, purché siano stati recuperati da tali apparecchiature e possono essere utilizzati soltanto dall’impresa che ha effettuato il recupero nell’ambito della manutenzione o dell’assistenza o per conto della quale è stato effettuato il recupero nell’ambito della manutenzione o dell’assistenza.
5. In deroga all’, fino al 31 dicembre 2019 gli idroclorofluorocarburi possono essere immessi sul mercato per essere riconfezionati e successivamente esportati. Qualsiasi impresa che effettui il riconfezionamento e la successiva esportazione degli idroclorofluorocarburi si registra presso la Commissione, indicando le sostanze controllate interessate, il loro consumo annuale stimato e i fornitori di tali sostanze, e aggiorna tali informazioni in caso di cambiamenti.
6. Quando gli idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati sono utilizzati per attività di manutenzione o assistenza, sull’apparecchiatura di refrigerazione e condizionamento d’aria e sulla pompa di calore interessate è apposta un’etichetta nella quale è indicato il tipo di sostanza, la quantità contenuta nell’apparecchiatura e gli elementi dell’etichetta di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 per sostanze o miscele classificate come nocive per lo strato di ozono.
7. Le imprese che gestiscono le apparecchiature di cui al paragrafo 4 contenenti un fluido in quantità pari o superiore a 3 kg tengono un registro della quantità e del tipo di sostanza recuperata e aggiunta, nonché della società o del tecnico che ha effettuato la manutenzione o l’assistenza.
Le imprese che utilizzano idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati per manutenzione o assistenza tengono un registro delle imprese che hanno fornito gli idroclorofluorocarburi rigenerati e della provenienza degli idroclorofluorocarburi riciclati.
8. In deroga agli , la Commissione, a richiesta di un’autorità competente di uno Stato membro e secondo la procedura di gestione di cui all’, paragrafo 2, può autorizzare una deroga temporanea per consentire l’uso e l’immissione sul mercato di idroclorofluorocarburi e di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da idroclorofluorocarburi, qualora sia dimostrato che, per un particolare uso, non sono disponibili o utilizzabili sostanze o tecnologie alternative, tecnicamente o economicamente praticabili.
Tale deroga non può essere concessa per un periodo che vada oltre il 31 dicembre 2019.
Storico versioni
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