Art. 7
Produzione, immissione sul mercato e uso come materia prima di sostanze controllate
In vigore dal 16 set 2009
Produzione, immissione sul mercato e uso come materia prima di sostanze controllate
1. In deroga agli , le sostanze controllate possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate come materie prime.
2. Le sostanze controllate prodotte o immesse sul mercato come materie prime possono essere utilizzate unicamente a questo scopo. A decorrere dal 1o luglio 2010 i contenitori di tali sostanze riportano un’etichetta sulla quale è indicato chiaramente che la sostanza può essere utilizzata solo come materia prima. Ove dette sostanze debbano essere etichettate a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008, l’indicazione in oggetto figura nell’etichetta di cui alle predette direttive o nelle informazioni supplementari facenti parte dell’etichetta di cui all’, paragrafo 3, di tale regolamento.
La Commissione può stabilire la forma e il contenuto dell’etichetta da utilizzare. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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