Art. 8

Produzione, immissione sul mercato e uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione

In vigore dal 16 set 2009
Produzione, immissione sul mercato e uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione 1.   In deroga agli , le sostanze controllate possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate come agenti di fabbricazione. 2.   Le sostanze controllate possono essere utilizzate come agenti di fabbricazione solo negli impianti esistenti al 1o settembre 1997 e le cui emissioni siano trascurabili. 3.   Le sostanze controllate prodotte o immesse sul mercato come agenti di fabbricazione possono essere utilizzate unicamente a questo scopo. A decorrere dal 1o luglio 2010 i contenitori di tali sostanze riportano un’etichetta sulla quale è indicato chiaramente che tali sostanze possono essere utilizzate solo come agenti di fabbricazione. Ove dette sostanze debbano essere etichettate a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008, l’indicazione in oggetto figura nell’etichetta di cui alle predette direttive o nelle informazioni supplementari facenti parte dell’etichetta di cui all’, paragrafo 3, di tale regolamento. La Commissione può stabilire la forma e il contenuto dell’etichetta da utilizzare. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. 4.   Se del caso, la Commissione stabilisce, secondo la procedura di gestione di cui all’, paragrafo 2, un elenco di imprese alle quali è permesso l’uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione e fissa le quantità massime utilizzabili per il reintegro o per il consumo come agenti di fabbricazione e i livelli massimi di emissioni per ciascuna delle imprese interessate. Il quantitativo massimo di sostanze controllate utilizzabili come agenti di fabbricazione all’interno della Comunità non può superare le 1 083 tonnellate metriche all’anno. Il quantitativo massimo di sostanze controllate che possono essere emesse in seguito all’uso come agenti di fabbricazione all’interno della Comunità non può superare le 17 tonnellate metriche all’anno. 5.   Alla luce di nuove informazioni o sviluppi tecnici o di decisioni adottate dalle parti, la Commissione può, se del caso: a) modificare l’allegato III; b) modificare il quantitativo massimo di sostanze controllate che possono essere utilizzate come agenti di fabbricazione o emesse in seguito all’uso come agenti di fabbricazione di cui al paragrafo 4, secondo e terzo comma. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
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