Art. 9
Immissione sul mercato di sostanze controllate a fini di distruzione o di rigenerazione e di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate
In vigore dal 16 set 2009
Immissione sul mercato di sostanze controllate a fini di distruzione o di rigenerazione e di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate
In deroga agli , le sostanze controllate e i prodotti e le apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate possono essere immessi sul mercato a fini di distruzione all’interno della Comunità in conformità ai requisiti per la distruzione di cui all’, paragrafo 1. Le sostanze controllate possono altresì essere immesse sul mercato a fini di rigenerazione all’interno della Comunità.
Storico versioni
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