Art. 22

Recupero e distruzione delle sostanze controllate usate

In vigore dal 16 set 2009
Recupero e distruzione delle sostanze controllate usate 1.   Le sostanze contenute in apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed estintori sono recuperate, nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate, per essere distrutte oppure per essere riciclate o rigenerate. 2.   Le sostanze controllate e i prodotti che contengono tali sostanze possono essere distrutti soltanto mediante le tecnologie approvate di cui all’allegato VII, oppure, nel caso di sostanze controllate che non figurano in tale allegato, mediante la tecnologia di distruzione più ecocompatibile che non comporti costi eccessivi, a condizione che l’uso di tali tecnologie sia conforme alla normativa comunitaria e nazionale in materia di rifiuti e che siano rispettati ulteriori requisiti previsti da tale normativa. 3.   La Commissione può modificare l’allegato VII per tenere in considerazione i nuovi sviluppi della tecnologia. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. 4.   Le sostanze controllate contenute in prodotti e apparecchiature diversi da quelli indicati nel paragrafo 1 sono recuperate, ove tecnicamente ed economicamente praticabile, per la distruzione, il riciclaggio o la rigenerazione oppure sono distrutte senza previo recupero, utilizzando le tecnologie di cui al paragrafo 2. La Commissione elabora un allegato al presente regolamento con un elenco dei prodotti e delle apparecchiature per i quali il recupero di sostanze controllate o la distruzione di prodotti ed apparecchiature senza previo recupero di sostanze controllate sono considerati tecnicamente ed economicamente praticabili, specificando, se opportuno, le tecnologie da utilizzare. Ogni progetto di misura per l’elaborazione di tale allegato è accompagnata e suffragata da una valutazione economica completa dei costi e dei benefici, che tenga conto della situazione specifica degli Stati membri. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. 5.   Gli Stati membri agiscono per promuovere il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze controllate e fissano i requisiti professionali minimi del personale utilizzato. La Commissione valuta le misure adottate dagli Stati membri e può, alla luce di tale valutazione e di informazioni tecniche o di pertinenti informazioni di altro tipo, adottare, se del caso, misure concernenti detti requisiti professionali minimi. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
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Recupero e distruzione delle sostanze controllate usate (Art. 22 Regolamento (UE) 2009/1005) — Testo vigente | Portale Normativo