Art. 20

Scambi con Stati che non sono parti del protocollo e con territori non coperti dal protocollo

In vigore dal 16 set 2009
Scambi con Stati che non sono parti del protocollo e con territori non coperti dal protocollo 1.   Sono vietate l’importazione e l’esportazione di sostanze controllate e di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate da e verso Stati che non sono parti del protocollo. 2.   La Commissione può adottare le norme relative all’immissione in libera pratica nella Comunità di prodotti e apparecchiature importati da Stati che non sono parti del protocollo, fabbricati impiegando sostanze controllate, ma che non contengono sostanze positivamente identificabili come sostanze controllate. Nell’identificazione di detti prodotti e apparecchiature sono rispettate le avvertenze tecniche fornite periodicamente alle parti. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. 3.   In deroga al paragrafo 1, gli scambi di sostanze controllate e di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze o che sono fabbricati con una o più di esse, con Stati che non sono parti del protocollo possono essere autorizzati dalla Commissione qualora sia accertato, in una riunione delle parti ai sensi dell’, paragrafo 8, del protocollo, che tali Stati ottemperano pienamente al disposto del protocollo e hanno presentato la relativa documentazione in conformità dell’ del medesimo. La Commissione decide secondo la procedura di gestione di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento. 4.   Fatte salve eventuali decisioni ai sensi del secondo comma, il paragrafo 1 si applica a qualsiasi territorio non contemplato dal protocollo così come si applicano a Stati che non sono parti del protocollo. Qualora le autorità di un territorio non contemplato dal protocollo si conformino pienamente a quanto stabilito dal protocollo ed abbiano presentato la relativa documentazione in conformità dell’ del medesimo, la Commissione può decidere che le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applichino, parzialmente o totalmente, a detto territorio. La Commissione agisce secondo la procedura di gestione di cui all’, paragrafo 2.
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