Art. 19
Misure di sorveglianza del commercio illecito
In vigore dal 16 set 2009
Misure di sorveglianza del commercio illecito
La Commissione può adottare ulteriori misure per la sorveglianza di sostanze controllate o di sostanze nuove e di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, sottoposti a regime di custodia temporanea, di deposito doganale o di zona franca ovvero in transito attraverso il territorio doganale della Comunità e successivamente riesportati, sulla base di una valutazione dei rischi potenziali di commercio illecito collegati a tali movimenti, tenendo conto dei vantaggi ambientali e dell’impatto socioeconomico di tali misure.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
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