Art. 17
Esportazione di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate
In vigore dal 16 set 2009
Esportazione di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate
1. Sono vietate le esportazioni di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature, ad esclusione degli effetti personali, che contengono o dipendono da dette sostanze.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle esportazioni di:
a)
sostanze controllate destinate ad usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di cui all’;
b)
sostanze controllate destinate ad essere usate come materia prima;
c)
sostanze controllate destinate ad essere usate come agenti di fabbricazione;
d)
prodotti o apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, prodotti in conformità dell’, paragrafo 7, o importati ai sensi dell’, paragrafo 2, lettere h) o i);
e)
halon recuperati, riciclati o rigenerati, immagazzinati per gli usi critici di cui all’, paragrafo 1, da parte di imprese autorizzate dall’autorità competente dello Stato membro interessato e prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da halon, destinati ad usi critici;
f)
idroclorofluorocarburi vergini o rigenerati destinati ad usi diversi dalla distruzione;
g)
fino al 31 dicembre 2014, bromuro di metile riesportato per applicazioni di quarantena e per trattamento anteriore al trasporto;
h)
inalatori per la somministrazione di dosi controllate, fabbricati con clorofluorocarburi il cui uso sia stato autorizzato a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000.
3. In deroga al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di un’autorità competente di uno Stato membro e conformemente alla procedura di gestione di cui all’, paragrafo 2, può autorizzare l’esportazione di prodotti e apparecchiature che contengono idroclorofluorocarburi qualora venga dimostrato che, alla luce del valore economico e della durata di vita prevista della specifica merce, il divieto causerebbe un onere sproporzionato per l’esportatore. L’esportazione richiede la previa notifica della Commissione al paese importatore.
4. Le esportazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono soggette al rilascio di licenza, fatta eccezione per le riesportazioni successive a transito attraverso il territorio doganale della Comunità, custodia temporanea, deposito doganale o regime di zona franca di cui al regolamento (CE) n. 450/2008, a condizione che la riesportazione avvenga entro 45 giorni dall’importazione. Tale licenza è rilasciata dalla Commissione alle imprese previa verifica dell’osservanza dell’.
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