Art. 18

Rilascio di licenze di importazione ed esportazione

In vigore dal 16 set 2009
Rilascio di licenze di importazione ed esportazione 1.   La Commissione istituisce e gestisce un sistema elettronico per il rilascio di licenze e decide in merito alle domande di licenza entro 30 giorni dal loro ricevimento. 2.   Le domande di licenza di cui agli sono trasmesse tramite il sistema di cui al paragrafo 1. Prima di inviare una domanda di licenza le imprese sono tenute a registrarsi nel sistema stesso. 3.   La domanda di licenza contiene i seguenti dati: a) il nome e l’indirizzo dell’importatore e dell’esportatore; b) il paese di importazione ed esportazione; c) nel caso di importazioni o esportazioni di sostanze controllate, la descrizione di ciascuna sostanza controllata, compresi: i) la designazione commerciale; ii) la descrizione e il codice della nomenclatura combinata, come indicato nell’allegato IV; iii) l’indicazione se la sostanza è vergine, recuperata, riciclata o rigenerata; iv) la quantità della sostanza espressa in chilogrammi metrici; v) nel caso di halon, una dichiarazione secondo cui devono essere importati o esportati per soddisfare un uso critico di cui all’, paragrafo 1, con la specifica di quale uso; d) nel caso di importazioni o esportazioni di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate: i) tipo e natura dei prodotti e delle apparecchiature; ii) nel caso di articoli numerabili, il numero di unità, la descrizione e la quantità per unità, in chilogrammi metrici, di ciascuna sostanza controllata; iii) nel caso di beni non numerabili, la quantità totale del prodotto, la descrizione e la quantità netta totale, in chilogrammi metrici di ciascuna sostanza controllata; iv) il paese o i paesi di destinazione finale dei prodotti e delle apparecchiature; v) l’indicazione se la sostanza controllata è vergine, riciclata, recuperata o rigenerata; vi) nel caso di importazioni o esportazioni di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da halon, una dichiarazione secondo cui tali prodotti e apparecchiature devono essere importati o esportati per soddisfare un uso critico di cui all’, paragrafo 1, con la specifica di quale uso; vii) nel caso di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da idroclorofluorocarburi, il riferimento all’autorizzazione della Commissione di cui all’, paragrafo 3; viii) il codice della nomenclatura combinata del prodotto o apparecchiatura da importare o esportare; e) la finalità dell’importazione proposta, compresi destinazioni e usi doganali previsti, specificando se necessario la procedura doganale prevista; f) l’indicazione del luogo e della data prevista dell’importazione o dell’esportazione; g) l’ufficio doganale in cui le merci saranno dichiarate; h) nel caso di importazioni di sostanze controllate o prodotti e apparecchiature destinati ad essere distrutti, il nome e l’indirizzo dell’impianto di distruzione; i) eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie dall’autorità competente di uno Stato membro. 4.   Ogni importatore o esportatore notifica alla Commissione le eventuali variazioni intervenute nel periodo di validità della licenza, relativamente ai dati notificati ai sensi del paragrafo 3. 5.   La Commissione può richiedere un certificato che attesti la natura o la composizione delle sostanze da importare o esportare e può richiedere una copia della licenza rilasciata dal paese di origine dell’importazione o di destinazione dell’esportazione. 6.   La Commissione può condividere i dati inviati secondo necessità, in casi specifici, con le autorità competenti delle parti interessate e può respingere la domanda di licenza in caso di inadempienza dei pertinenti obblighi stabiliti dal presente regolamento, o per le seguenti ragioni: a) nel caso di una licenza di importazione, qualora venga stabilito, sulla base di informazioni fornite dalle autorità competenti del paese interessato, che l’esportatore non è un’impresa autorizzata a commerciare la rispettiva sostanza in quel dato paese; b) nel caso di una licenza di esportazione, qualora le autorità competenti del paese importatore abbiano informato la Commissione che l’importazione della sostanza controllata costituirebbe un caso di commercio illecito o avrebbe effetti negativi sull’attuazione delle misure di controllo previste dal paese importatore per rispettare i suoi obblighi derivanti dal protocollo, o causerebbe un eccesso di restrizioni quantitative, previste dal protocollo, per quel dato paese. 7.   La Commissione mette a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato una copia di ogni licenza. 8.   Non appena possibile la Commissione informa il richiedente e lo Stato membro interessato in merito a eventuali domande di licenza respinte in virtù del paragrafo 6, precisandone la ragione. 9.   La Commissione può modificare l’elenco delle voci riportate al paragrafo 3 e nell’allegato IV. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
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Rilascio di licenze di importazione ed esportazione (Art. 18 Regolamento (UE) 2009/1005) — Testo vigente | Portale Normativo