Art. 23
Fughe ed emissioni di sostanze controllate
In vigore dal 16 set 2009
Fughe ed emissioni di sostanze controllate
1. Le imprese adottano tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate.
2. Le imprese che gestiscono apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio inclusi i circuiti, contenenti sostanze controllate, provvedono a che le apparecchiature o i sistemi fissi:
a)
con una carica di fluido pari o superiore a 3 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni dodici mesi ad una verifica della presenza di fughe; questa disposizione non si applica alle apparecchiature con sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di sostanze controllate;
b)
con una carica di fluido pari o superiore a 30 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni sei mesi ad una verifica della presenza di fughe;
c)
con una carica di fluido pari o superiore a 300 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni tre mesi ad una verifica della presenza di fughe;
e a che la fuga individuata sia riparata quanto prima possibile e, in ogni caso, entro 14 giorni.
Le apparecchiature o i sistemi sono controllati per individuare perdite entro un mese dalla riparazione della perdita per assicurare che la riparazione sia stata efficace.
3. Le imprese di cui al paragrafo 2 tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di sostanze controllate aggiunte e la quantità recuperata durante le attività di manutenzione, di assistenza e di smaltimento definitivo delle apparecchiature o dei sistemi di cui al predetto paragrafo. Esse mantengono inoltre registri di altre informazioni pertinenti, inclusi i dati della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o l’assistenza nonché le date e i risultati delle verifiche della presenza di fughe effettuate. Su richiesta, detti registri sono messi a disposizione dell’autorità competente di uno Stato membro e della Commissione.
4. Gli Stati membri definiscono i requisiti professionali minimi per il personale che svolge le attività di cui al paragrafo 2. Alla luce di una valutazione di queste misure adottate dagli Stati membri e di informazioni tecniche o di pertinenti informazioni di altro tipo, la Commissione può adottare misure concernenti l’armonizzazione di detti requisiti professionali minimi.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
5. Le imprese adottano tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate usate come materia prima o agente di fabbricazione.
6. Le imprese adottano tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate prodotte involontariamente durante la fabbricazione di altri prodotti chimici.
7. La Commissione può stabilire un elenco delle tecnologie o delle pratiche che le imprese sono tenute ad adottare per ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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