Art. 24

Sostanze nuove

In vigore dal 16 set 2009
Sostanze nuove 1.   Sono vietate la produzione, l’importazione, l’immissione sul mercato, l’uso e l’esportazione delle sostanze nuove di cui alla parte A dell’allegato II. Tale divieto non si applica alle sostanze nuove se utilizzate come materia prima per usi di laboratorio e a fini di analisi, alle importazioni per transito attraverso il territorio doganale della Comunità o alle importazioni sottoposte a regime di custodia temporanea, di deposito doganale o di zona franca ai sensi del regolamento (CE) n. 450/2008, salvo che tali importazioni siano state assegnate ad altri usi o destinazioni doganali in base a tale regolamento, o alle esportazioni successive ad importazioni già oggetto di deroga. 2.   La Commissione include se del caso nella parte A dell’allegato II sostanze comprese nella parte B di tale allegato che risultano esportate, importate, prodotte o immesse sul mercato in notevoli quantità e che il comitato di valutazione scientifica istituito nel quadro del protocollo considera abbiano un notevole potenziale di riduzione dell’ozono e, se del caso, stabilisce eventuali deroghe al paragrafo 1. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. 3.   Alla luce di pertinenti informazioni scientifiche la Commissione include eventualmente nella parte A dell’allegato II sostanze diverse dalle sostanze controllate ma che il comitato di valutazione scientifica istituito nel quadro del protocollo o altra autorità riconosciuta di pari rango considera abbiano un notevole potenziale di riduzione dell’ozono. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1005:oj#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sostanze nuove (Art. 24 Regolamento (UE) 2009/1005) — Testo vigente | Portale Normativo