Art. 26
Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri
In vigore dal 16 set 2009
Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri
1. Ogni anno, entro il 30 giugno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in formato elettronico, le seguenti informazioni relative all’anno civile precedente:
a)
le quantità di bromuro di metile autorizzate ai sensi dell’, paragrafi 2 e 3, per diversi trattamenti per applicazioni di quarantena e anteriori al trasporto usati nel suo territorio, specificando gli scopi per i quali il bromuro di metile è stato utilizzato e i progressi compiuti nella valutazione e nell’utilizzo di sostanze alternative;
b)
le quantità di halon installate, utilizzate e immagazzinate per gli usi critici, ai sensi dell’, paragrafo 1, le misure prese per ridurre le emissioni ed una stima delle stesse e i progressi compiuti nella valutazione e nell’utilizzo di sostanze alternative appropriate;
c)
casi di commercio illecito, in particolare i casi rilevati durante le ispezioni condotte ai sensi dell’.
2. La Commissione, conformemente alla procedura di gestione di cui all’, paragrafo 2, stabilisce il formato nel quale devono essere inviate le informazioni di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione può modificare il paragrafo 1.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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