Art. 28
Ispezione
In vigore dal 16 set 2009
Ispezione
1. Gli Stati membri effettuano ispezioni per verificare che le imprese rispettano il regolamento, adottando un approccio basato sui rischi, comprese ispezioni sulle importazioni e sulle esportazioni di sostanze controllate nonché di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento si basa su di esse. Le autorità competenti degli Stati membri svolgono le indagini che la Commissione ritiene necessarie in forza del presente regolamento.
2. Previo accordo fra la Commissione e l’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si deve svolgere l’indagine, i funzionari della Commissione assistono i funzionari dell’autorità nazionale nello svolgimento dei loro compiti.
3. Nell’esecuzione dei compiti ad essa assegnati in forza del presente regolamento, la Commissione può ottenere tutte le informazioni necessarie dai governi e dalle autorità competenti degli Stati membri, nonché dalle imprese. Quando invia una richiesta di informazioni a un’impresa, la Commissione ne invia contemporaneamente copia all’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio l’impresa ha sede.
4. La Commissione adotta i provvedimenti atti ad incentivare un adeguato scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità nazionali e tra queste ultime e la Commissione.
La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni ottenute in virtù del presente articolo.
5. Su richiesta di un altro Stato membro, uno Stato membro può condurre ispezioni su imprese o indagini nei confronti di imprese sospettate di essere implicate nel trasferimento illecito di sostanze controllate e che operano nel territorio dell’altro Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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