Art. 27
Comunicazione dei dati da parte delle imprese
In vigore dal 16 set 2009
Comunicazione dei dati da parte delle imprese
1. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascuna impresa comunica alla Commissione, inviandone copia all’autorità competente dello Stato membro interessato, per ciascuna sostanza controllata e ciascuna sostanza nuova di cui all’allegato II, i dati elencati nei paragrafi da 2 a 6, relativi all’anno civile precedente.
2. Ogni produttore comunica i dati seguenti:
a)
la sua produzione totale di ciascuna sostanza di cui al paragrafo 1;
b)
la produzione immessa sul mercato o usata dal produttore per proprio conto nella Comunità, distinguendo la produzione usata come materia prima, come agente di fabbricazione e per altri usi;
c)
la produzione per soddisfare usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi nella Comunità, per la quale è stata ottenuta licenza ai sensi dell’, paragrafo 6;
d)
la produzione autorizzata ai sensi dell’, paragrafo 8, per soddisfare usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi delle parti;
e)
l’aumento della produzione autorizzata ai sensi dell’, paragrafi 2, 3 e 4, per ragioni di razionalizzazione industriale;
f)
le quantità riciclate, rigenerate o distrutte e la tecnologia impiegata per la distruzione, compresi i quantitativi prodotti e distrutti di sottoprodotti di cui all’, punto 14;
g)
gli stock;
h)
le operazioni di acquisto e di vendita ad altri produttori della Comunità.
3. Per ogni sostanza indicata al paragrafo 1, ogni importatore comunica i dati seguenti:
a)
le quantità immesse in libera pratica nella Comunità, distinguendo le importazioni per uso come materia prima e come agente di fabbricazione, quelle per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi per i quali è stata ottenuta licenza ai sensi dell’, paragrafo 6, quelle per applicazioni di quarantena o per trattamento anteriore al trasporto e quelle destinate alla distruzione. Gli importatori che hanno importato le sostanze controllate a fini di distruzione comunicano anche la destinazione o le destinazioni finali effettive per ciascuna delle sostanze in questione, indicando separatamente per ciascuna destinazione la quantità di ciascuna sostanza e il nome e l’indirizzo dell’impianto di distruzione cui la sostanza è stata consegnata;
b)
le quantità importate in base ad altri regimi doganali, con indicazione separata del pertinente regime doganale e degli usi designati;
c)
le quantità di sostanze di cui al paragrafo 1 usate, importate per essere riciclate o rigenerate;
d)
gli stock;
e)
ogni operazione di acquisto e di vendita ad altre imprese della Comunità;
f)
il paese esportatore.
4. Per ogni sostanza indicata al paragrafo 1, ogni esportatore comunica i dati seguenti:
a)
le quantità di tali sostanze esportate, distinguendo le quantità esportate in ciascun paese di destinazione e le quantità esportate per uso come materia prima e come agente di fabbricazione, quelle per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, per usi critici e per applicazioni di quarantena o per trattamento anteriore al trasporto;
b)
gli stock;
c)
ogni operazione di acquisto e di vendita ad altre imprese della Comunità;
d)
il paese di destinazione.
5. Ogni impresa che distrugge sostanze controllate di cui al paragrafo 1 e che non rientra nel paragrafo 2, comunica i dati seguenti:
a)
le quantità di sostanze distrutte, comprese le quantità contenute in prodotti o apparecchiature;
b)
gli stock di sostanze in attesa di essere distrutte, comprese le quantità contenute in prodotti o apparecchiature;
c)
la tecnologia impiegata per la distruzione.
6. Ogni impresa che utilizza le sostanze controllate come materia prima o agente di fabbricazione comunica i seguenti dati:
a)
le quantità di tali sostanze usate come materia prima o agente di fabbricazione;
b)
gli stock di tali sostanze;
c)
i conseguenti processi ed emissioni.
7. Anteriormente al 31 marzo di ogni anno, ciascun produttore o importatore titolare di una licenza ai sensi dell’, paragrafo 6, comunica alla Commissione, inviandone copia all’autorità competente dello Stato membro interessato, relativamente a ogni sostanza per la quale ha ottenuto l’autorizzazione, il tipo di uso, le quantità utilizzate l’anno precedente, quelle detenute in stock, quelle riciclate, rigenerate o distrutte e le quantità dei prodotti e delle apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze, immesse sul mercato comunitario e/o esportate.
8. La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza dei dati che le sono comunicati.
9. L’articolazione delle comunicazioni di cui ai paragrafi da 1 a 7 è definita conformemente alla procedura di gestione di cui all’, paragrafo 2.
10. La Commissione può modificare le prescrizioni in materia di comunicazione dei dati di cui ai paragrafi da 1 a 7.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
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