Art. 13
Usi critici degli halon ed eliminazione delle apparecchiature che contengono halon
In vigore dal 16 set 2009
Usi critici degli halon ed eliminazione delle apparecchiature che contengono halon
1. In deroga all’, paragrafo 1, gli halon possono essere immessi sul mercato e impiegati per gli usi critici definiti nell’allegato VI. Gli halon possono essere immessi in commercio soltanto dalle imprese autorizzate dall’autorità competente dello Stato membro interessato per il magazzinaggio di halon per usi critici.
2. La Commissione riesamina l’allegato VI e, se del caso, adotta modifiche e un calendario per l’eliminazione graduale degli usi critici, stabilendo date limite per le nuove applicazioni e date limite per le applicazioni esistenti, tenuto conto della disponibilità di tecnologie o alternative tecnicamente ed economicamente praticabili, che siano accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
3. I sistemi di protezione antincendio e gli estintori che contengono halon impiegati per gli usi di cui al paragrafo 1 sono eliminati entro le date limite indicate nell’allegato VI.
4. La Commissione, su richiesta di un’autorità competente di uno Stato membro e secondo la procedura di gestione di cui all’, paragrafo 2, può autorizzare deroghe rispetto alle date limite per le applicazioni esistenti e le date limite per le nuove applicazioni, purché tali date siano state specificate nell’allegato VI come previsto dal paragrafo 2, per casi specifici nei quali è dimostrato che non sono disponibili alternative tecnicamente ed economicamente praticabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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