Art. 16

Immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate importate

In vigore dal 16 set 2009
Immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate importate 1.   L’immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate importate è soggetta a restrizioni quantitative. La Commissione fissa tali restrizioni e assegna le quote alle imprese per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2010 e per ciascun periodo successivo di 12 mesi, conformemente alla procedura di gestione di cui all’, paragrafo 2. Le quote di cui al primo comma sono assegnate solo per le seguenti sostanze: a) sostanze controllate impiegate per gli usi di laboratorio e a fini di analisi o per gli usi critici di cui all’, all’, paragrafo 2, e all’; b) sostanze controllate se usate come materia prima; c) sostanze controllate se usate come agente di fabbricazione. 2.   Entro la data indicata in un avviso emesso dalla Commissione, gli importatori delle sostanze di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), dichiarano alla Commissione la domanda prevista, specificando la natura e le quantità di sostanze controllate necessarie. Sulla base di tali dichiarazioni la Commissione fissa delle restrizioni quantitative per le importazioni delle sostanze di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1005:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo